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Le Cooperative Sociali

 

I documenti

Icona winzip Le decisioni dei soci nelle cooperative sociali s.r.l.
   

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N.B. Il presente articolo vuole essere un documento indicativo e non esaustivo delle indicazioni relative alle Cooperative Sociali. Partendo dalla costituzione si passerà alla trattazione dello scopo e alle diverse tipologie di cooperative sociali, per poi analizzare gli obblighi contabili, Ires, Iva e Irap

1 . La costituzione di una cooperativa sociale

La cooperativa deve essere costituita, a norma del primo comma dell'art. 2528 c.c., per atto pubblico a pena di nullità. Per la stipula il codice civile richiede la partecipazione di almeno nove soci; tale regola può comunque essere ovviata nell'ipotesi in cui si voglia procedere alla costituzione di una cooperativa formata di sole persone fisiche, nel qual caso è sufficiente che i soci siano almeno tre.
Qualora, in un momento successivo alla costituzione, venga meno il numero minimo di soci, occorre procedere al reintegro nel termine massimo di un anno, pena lo scioglimento della società e l'apertura della fase di liquidazione.

L'atto costitutivo
- Il contenuto essenziale

L'atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni:

  • il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  • la denominazione sociale, che, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "società cooperativa sociale";
  • il Comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
  • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
  • il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  • i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere seguiti i conferimenti;
  • le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
  • le regole di ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  • le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  • il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  • il numero dei componenti del collegio sindacale;
  • la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Di fatto insieme all'atto costitutivo viene prodotto un altro documento in cui vengono definite le norme che regolano il funzionamento degli organi sociali. Si procede dunque alla redazione di un atto costitutivo e di uno statuto, quest'ultimo contiene le regole di funzionamento della società. Lo statuto, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.
L'atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro venti giorni; se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito entro tale termine ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel Registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.

- Vincoli statutari connessi all'assunzione della qualifica di ONLUS

In base all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997 le cooperative sociali sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità.

- Vincoli statutari connessi all'assunzione della qualifica di Impresa sociale

Le cooperative sociali risultano agevolate anche nell'acquisizione dello status di impresa sociale, in quanto non viene richiesto loro di uniformarsi a tutti i vincoli introdotti dal d.lgs. 155/2006. Nello specifico, l'art. 17, comma 3, di tale provvedimento stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative"; ciò significa che le nuove disposizioni ove si ponessero in contrasto con le norme del codice civile e delle leggi speciali che disciplinano tali società, risulterebbero inapplicabili.
Gli unici vincoli che le cooperative sociali condividono con le altre imprese sociali e che devono essere espressamente previsti nello statuto riguardano:

  • l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale;
  • la previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
 

- Iscrizione all'Albo delle cooperative

Oltre che nel Registro delle imprese, le cooperative sociali devono essere iscritte anche nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive. L'Albo è composto da due sezioni, nella prima delle quali devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., mentre nella seconda le società diverse da queste. L'iscrizione all'Albo è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per le agevolazioni fiscali previste per le cooperative.
Le società cooperative devono presentare la domanda all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio ove è ubicata la sede legale della cooperativa. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata su supporto informatico con firma digitale.

 

2 . Scopo mutualistico, attività e organi delle cooperative sociali

Sebbene la riforma societaria del 2003, come pure era avvenuto nel 1942 con il codice civile, non ne abbia dato una chiara definizione legale, lo scopo mutualistico si può ricondurre nella gestione di servizio in favore dei soci, ossia nel dovere della società di concludere contratto di scambio (acquisizione dai soci di fattori della produzione o cessione ai soci dei beni o servizi prodotti) o di lavoro con i propri soci. L'essenza della mutualità si evince nello scopo di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; si differenziano dalle altre cooperative per il perseguimento di un fine più ampio rispetto allo scopo mutualistico semplice, in quanto esterno al gruppo che lo costituisce. Le cooperative sociali sono tali in quanto svolgono determinate attività di rilevanza sociale ed agiscono nell'interesse dei destinatari di queste attività, gli utenti e le persone svantaggiate, che conseguentemente assurgono al rango di beneficiar della cooperativa sociale. Devono in definitiva operare in modo tale da massimizzare l'utilità di utenti e persone svantaggiate, in termini di qualità, prezzo, ecc., con l'unico vincolo del c.d. metodo economico, cioè dell'equilibrio tra costi e ricavi dall'attività di impresa.
Lo statuto deve stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, tenendo conto che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Nella prassi lo statuto si limita ad illustrare lo scopo della cooperativa, rinviando ad appositi regolamenti la disciplina specifica dell'attività mutualistica.

- Cooperative a mutualità pura

L'atto costitutivo può prevedere che la cooperativa svolga la propria attività anche con terzi. Qualora ciò non avvenga (per scelta o per errore) la cooperativa dovrà operare esclusivamente a favore dei propri soci (c.d. cooperative a mutualità pura).

- Cooperative a mutualità non pura

Oltre a quelle a mutualità pura nell'ambito delle cooperative a mutualità non esclusiva (cioè che in base allo statuto possono operare anche con i terzi) è possibile individuare due ulteriori sottotipi:

  • le cooperative a mutualità prevalente (CMP);
  • le cooperative diverse (CMNP).

- Cooperative a mutualità prevalente (CMP)

Devono presentare i seguenti requisiti:

  • uno di tipo gestionale: l'attività caratteristica della cooperativa deve svolgersi per più del 50% con i soci;
  • uno di tipo formale: lo statuto della cooperativa deve contenere specifiche clausole di non lucratività.

Proprio perché a mutualità prevalente la condizione delle CMP presuppone una previsione statutaria che consenta lo svolgimento della attività con i non soci. Una cooperativa il cui statuto non preveda l'attività con i terzi non potrà mai essere definita a mutualità prevalente, anche se rispetti di fatto questo vincolo.

Il requisito di tipo gestionale è previsto dall'art. 2513 c.c. che richiede agli amministratori e ai sindaci di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, attraverso il calcolo di specifici indici. Il possesso di tale requisito deve essere dimostrato attraverso la comunicazione delle notizie di bilancio all'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative, con gli strumenti informatici di cui all'art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c.

Il requisito di tipo formale prevede che nello statuto venga stabilito che:

  • non possano essere distribuiti utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • non sia prevista alcuna remunerazione per gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • vi sia il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;
  • vi sia l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- Le cooperative diverse (CMNP)

Rappresentano un modello residuale che comprende due varianti:

  • quello della cooperativa che, oltre a non prevedere la prevalenza, non preveda nemmeno le clausole di non lucratività;
  • quello della cooperativa che non presenti uno solo dei due requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria privilegiata.
 

- L'oggetto sociale delle cooperative sociali

L'atto costitutivo di cooperativa deve contenere l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.
La sua indicazione non può essere generica od onnicomprensiva (es. la società potrà svolgere ogni altra attività commerciale), il che non significa che la società non possa avere come oggetto più attività anche completamente distinte tra loro, ma soltanto che anche di tali attività andranno individuate in maniera precisa:

  • il genere (produzione e/o commercio o prestazione di servizi);
  • il settore merceologico (es. il commercio di generi alimentari);
  • le modalità di svolgimento dell'attività (es. e-commerce).
 

- La vigilanza delle cooperative

Le cooperative, proprio in considerazione della loro funzione sociale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

 

- I soci cooperatori

Appartengono a questa categoria i soci che dalla partecipazione alla società ricevono una utilità economica correlata alla prestazione che forniscono. Tali soci, nelle cooperative sociali nelle quali lo scambio mutualistico è quello tipico delle cooperative di lavoro, possono essere suddivisi in due sottocategorie, i soci ordinari e i soci svantaggiati. I primi apportano la loro attività lavorativa a fronte di retribuzione, in quanto iscritti a libro paga e regolarmente inquadrati ai fini previdenziali. I secondi si differenziano per la loro particolare condizione soggettiva; devono appartenere ad una di quelle categorie di svantaggiati tassativamente determinate dall'art. 4 della l. 381/1991 (invalidi fisici, psichici, sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.).
I requisiti per l'ammissione dei soci cooperatori devono essere indicati nello statuto e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Nella determinazione dei requisiti vi è la più ampia autonomia fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

  • devono essere evitate, perché illegittime, clausole statutarie che prevedono requisiti troppo generici o che conferiscano agli amministratori il potere di stabilirli di volta in volta;
  • la disciplina dei requisiti dei soci deve essere coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta e non deve essere discriminatoria.

L'acquisto della qualità di socio avviene, oltre che con la partecipazione alla costituzione della società, con l'ammissione nella compagine sociale. La procedura di ammissione è prevista, in larga parte, dall'art. 2528. L'ammissione avviene con deliberazione degli amministratori su richiesta dell'interessato; l'accettazione dovrà essere seguita da una comunicazione all'interessato e all'iscrizione nel libro dei soci. Il rifiuto deve essere deliberato entro sessanta giorni e comunicata all'interessato il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere l'ammissione da parte dell'assemblea. Gli amministratori hanno l'obbligo di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
L'ingresso di un nuovo socio presuppone un conferimento.

- Soci lavoratori

Ai fini della costituzione di una cooperativa si definiscono soci lavoratori tutti coloro che possono svolgere attività lavorative, distinguendo fra questi le persone normodotate da quelle svantaggiate che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori, soci e non, delle cooperative di tipo "B". I soggetti svantaggiati, infatti, possono essere non-soci se il loro stato o la loro condizione non lo permette. Per quanto riguarda il calcolo del 30% l'INPS si attesta su una posizione diversa rispetto alla legge nazionale. Infatti, con la circolare n. 188 del 17 giugno 1994, l'istituto previdenziale ha specificato che le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo di lavoratori al quale riferirsi per il calcolo della predetta percentuale. Qualora dei soggetti svantaggiati lavorino nelle cooperative di tipo "A", a questi non si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 381/91.
Di recente emanazione (aprile 2001) una nuova legge (Legge 3 aprile 2001, n. 142"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") disciplina con maggiori dettagli il rapporto di lavoro che si instaura tra la cooperativa (in senso lato) e i propri soci lavoratori. La suddetta legge si applica a quelle cooperative in cui lo scopo mutualistico perseguito consiste proprio nella prestazione lavorativa da parte dei soci e detta norme più precise riguardanti i diritti e i doveri dei soci lavoratori, ciò che scaturisce dall'essere socio e lavoratore di una cooperativa, le condizioni retributive e fiscali da garantire al lavoratore, ecc.

- Soci volontari

Tale tipologia di soci è la vera novità delle cooperative sociali rispetto alle altre cooperative, in quanto solo nelle prime vi è la possibilità di avere dei volontari nella compagine sociale.
Essi possono essere solo persone fisiche e devono prestare la loro opera gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nelle Cooperative di tipo "A" l'opera dei volontari "deve essere complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti" (art.2, comma 5, L. 381/91).

- Soci finanziatori

Sono soci finanziatori coloro che non interessati alla prestazione mutualistica fornita dalla cooperativa, apportano risorse finanziarie nella società esclusivamente a titolo di investimento. Un'altra tipologia di soci che si può trovare in una cooperativa è quella dei soci sovventori (art.4 L. 59/92) che hanno lo scopo di finanziare la Società. Gli Statuti delle cooperative che vogliono introdurre nella loro compagine sociale questi soci devono prevedere la "costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale".

 

- Le decisioni dei soci nelle cooperative sociali s.r.l.

Si veda quanto riportato nel documento allegato

 

- I profili patrimoniali delle cooperative sociali

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ammissione di nuovi soci non comporta una modificazione dell'atto costitutivo.
Le riserve sono distinte in legali, statutarie e volontarie. La riserva legale è costituita con l'accantonamento annuale di almeno il 30% degli utili netti; ridotto al 20% nelle cooperative CMNP che rinunciano a qualsiasi agevolazione fiscale. Le riserve statutarie sono costituite da utili accantonati e destinati a finalità specifiche (ad se. acquisto azioni proprie) in virtù di un obbligo previsto dallo statuto.
Le riserve volontarie o facoltative sono costituite da utili netti che l'assemblea ordinaria, in occasione dell'approvazione del bilancio, dopo aver disposto gli accantonamenti obbligatori (30% a riserva legale e 3% ai Fondi mutualistici), decide di non distribuire ai soci e di accantonare nel patrimonio sociale, per esigenze di finanziamento.

Nelle cooperative sociali la riserva legale e le riserve statutarie e volontarie sono indivisibili.

Nelle cooperative lo scopo mutualistico può coesistere con una attività con i terzi produttiva di utili. Di qui la necessità di indicare nello statuto le regole per la ripartizione degli utili, che devono essere definite tenendo conto di quelle che sono le destinazioni obbligatorie e dei limiti posti alle destinazioni facoltative dalla legge o dallo statuto. La destinazione è effettuata con delibera dell'assemblea ordinaria in sedei di approvazione del bilancio.

Il ristorno costituisce uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Rappresenta in pratica la traduzione in termini monetari del vantaggio mutualistico, ossia del risparmio di spesa o dell'aumento di guadagno che le cooperative, a seconda del tipo, devono procurare al socio.

Il prestito sociale rappresenta una forma di finanziamento delle società cooperative, congenitamente sottocapitalizzate, che si manifesta nell'apporto, da parte dei soci persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a breve-medio termine, a fronte dei quali vengono corrisposti, normalmente, degli interessi.

 

3 . Gli obblighi contabili e il bilancio

Le cooperative sociali sono obbligate alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. per ogni imprenditore commerciale; inoltre, per quanto riguarda la normativa fiscale, devono essere tenute le scritture contabili richieste ai soggetti in regime di contabilità ordinaria, qualunque sia l'ammontare annuo dei ricavi annui. Elenco scritture e libri:

  • libro giornale;
  • libro inventari;
  • scritture ausiliarie (ad es. il libro mastro);
  • registro dei beni ammortizzabili;
  • scritture obbligatorie previste dalla normativa del lavoro;
  • eventuali scritture ausiliarie di magazzino;
  • registri Iva;
  • libro dei soci;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro del revisore contabile.

Il bilancio costituisce un insieme unitario ed organico di documenti ed è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio deve essere predisposto secondo quanto previsto agli artt. 2424 e 2425 c.c. facendo attenzione che sono previste alcune specifiche informazioni riguardo al rispetto della condizione di prevalenza dell'attività svolta nei confronti dei soci e ai criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari mutualistici.
Le cooperative devono inoltre redigere il modello C17 che accompagna il deposito del bilancio al Registro delle imprese ed è destinato alla Direzione generale per gli enti cooperativi.

L'iter per l'approvazione del bilancio prevede i seguenti passi:

  1. predisposizione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo accompagnato dalla relazione sulla gestione (se obbligatoria); deposito dei documenti presso la sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato;
  2. convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio;
  3. l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
  4. stampa della delibera di approvazione sul verbale delle assemblee dei soci;
  5. deposito del bilancio e relativi allegati al Registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione;
  6. versamento dei diritti di segreteria.

 

 

4 . Le agevolazioni Ires

L'art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir prevede l'imponibilità ai fini Ires delle società cooperative; l'aliquota Ires è attualmente pari al 27,50%.

Il reddito imponibile è determinando apportando all'utile (perdita) risultante dal bilancio le variazioni in aumento e quelle in diminuzione previste nel Tuir. Le cooperative godono di particolari e vantaggiose agevolazioni ai fini Ires. Sicuramente la più importante (per le cooperative sociali) agevolazione di carattere generale è quella prevista dall'art. 2 della legge 904/1977. Tale norma esclude dal reddito imponibile le somme destinate alle riserve (legale, straordinaria, statutaria, ecc.), a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento. Di conseguenza, nel caso di accantonamento a riserva indivisibile di tutto l'utile civilistico l'imponibile si riduce alla sola differenza positiva tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione, operate in sede di dichiarazione dei redditi.
L'art. 21, comma 10, della l. 449/1997 stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile delle cooperative le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del Tuir, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. In pratica per effetto di questa agevolazione le imposte sui redditi (Ires) riferibili alle variazioni in aumento, al netto di quelle in diminuzione, costituiscono anche esse una variazione in diminuzione.
Le cooperative possono inoltre destinare, ai sensi dell'art. 7 della legge 59/1192, una quota dell'utile d'esercizio ad un aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato dai soci. La quota di utili destinata all'aumento gratuito non concorre alla formazione del reddito imponibile della cooperativa e pertanto costituisce variazione in diminuzione ai fini Ires. Solo al momento della restituzione del capitale sociale, le somme, derivanti dalla rivalutazione, vanno assoggettate a tassazione.

 

5 . Le agevolazioni Iva

Tipo di prestazione resa dalla cooperativa sociale Soggetti destinatari
  Anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psico-fisici, minori, minori in situazioni di disadattamento e devianza Persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo Altri soggetti
le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; (art. 10, n. 18), D.P.R. 633/1972) IVA 4% Esente art. 10 Esente art. 10
le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; (art. 10, n. 19), D.P.R. 633/1972)

A scelta:

  • IVA 4%
  • Esente art. 10
Esente art. 10 Esente art. 10
le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; (art. 10, n. 20), D.P.R. 633/1972)

A scelta:

  • IVA 4%
  • Esente art. 10
Esente art. 10 Esente art. 10
le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; (art. 10, n. 21), D.P.R. 633/1972)

IVA 4%

Esente art. 10 Esente art. 10
le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; (art. 10, n. 27-ter), D.P.R. 633/1972)

A scelta:

  • IVA 4%
  • Esente art. 10
Esente art. 10 Aliquota ordinaria (20%)
 

6 . Le altre agevolazioni

Numerose sono le agevolazioni ai fini Irap previste dalle singole leggi regionali a favore delle cooperative sociali ed in generale delle Onlus. Si riporta, a titolo di esempio, quanto previsto per la regione veneto:

Veneto
Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, della l.r. 23/2006 iscritte nella sez. A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), della medesima l.r. n. 23/2006
3,70%
Esenzione Irap per le cooperative sociali di cui all'art. 2, della l.r. n. 23/2006 iscritte nella sez. B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), della medesima l.r. n. 23/2006
esenzione

- Agevolazioni ai fini delle imposte indirette

Imposta di bollo: sono esenti dall'imposta gli atti, i contratti, i documenti, le istanze e le copie anche dichiarate conformi, le certificazioni, gli estratti, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste.

Imposta di registro: è applicata l'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi, le modifiche statutarie e per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento a favore delle Onlus. Inoltre è prevista l'esenzione della registrazione della variazione del numero dei soci e degli atti che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative.

Tasse di Concessioni Governative: gli atti ed i provvedimenti concernenti le Onlus compresi i registri ed i libri sociali sono esenti delle tasse di concessione governativa.

Imposte ipotecarie e catastali: gli atti di trasferimento di beni a favore delle Onlus non sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre è prevista la riduzione ad un quarto per la stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

 

21 Marzo, 2011

 
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