free web counter Fisco e Tributi - Deducibilità costi autovetture per lavoratori autonomi

Ripercussioni del Collegato alla Finanziaria 2007 sulla deducibilità delle autovetture dei lavoratori autonomi

Il Decreto collegato alla finanziaria 2007 ha apportato delle rilevanti modifiche, già con decorrenza dal 2006, al regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli. La precedente percentuale di deducibilità del 50% è stata ridotta al 25%.
Il decreto 262/2006 ha modificato sensibilmente l'articolo 164 del Tuir che disciplina il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da imprese e da lavoratori autonomi.
L'articolo 2 del D.L. 262/2006 ha modificato l'art. 164, comma 1, lett. b), come segue:
“Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 25 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture ed autocaravan”.
Dunque per le spese e gli altri componenti negativi è stabilita una deducibilità pari al 25%, mentre vengono confermate le previgenti disposizioni relative al costo fiscalmente rilevante (pari a Euro 18.076 - per i motocicli Euro 4.132 e per i ciclomotori Euro 2.066), alla possibilità di deduzione delle spese limitatamente ad un solo veicolo in caso di esercizio dell'attività in forma individuale o ad un veicolo per ciascun soggetto in caso di società semplici o associazioni professionali.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto).

 

Effetti delle modifiche sui veicoli acquistati in anni precedenti

In deroga allo statuto del contribuente le nuove disposizioni si applicano a partire dall'anno 2006 e questo influisce anche sulle quote residue di ammortamento dei veicoli che sono stati acquistati in precedenza. Con l'introduzione del limite fiscalmente rilevante, così come disciplinato dall'ex art. 121-bis del Tuir, l'Agenzia aveva fornito importanti chiarimenti sulle nuove deduzioni con la circolare del 10 febbraio 1998 n. 48/E. L'Agenzia specificava che le nuove misure “trovano applicazione anche per le residue quote di ammortamento relative ai veicoli acquistati in periodi d’imposta precedenti”. Nel caso in cui le quote dedotte fossero maggiori del nuovo limite, comportava l'indeducibilità delle quote di ammortamento dell'anno. Analogamente da quest'anno chi ha già operato ammortamenti per un valore superiore al 25% dovrà ritenere le residue quote fiscalmente non deducibili.
Per quei veicoli per i quali sono già state dedotte quote di ammortamento che superano il nuovo limite, non si dovrà operare alcuna ripresa in aumento.
Le altre spese relative a tali veicoli (carta carburante, riparazioni, manutenzioni, ecc.), sostenute nel 2006, saranno deducibili nel limite del 25%.

15 Dicembre, 2006

 

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