free web counter Assegni bancari

Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari

 

 

 
 

 

La legge 386/1990, modificata dal d. lgs. 30.12.1999, n. 507,  stabilisce che non si procede all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni (c.d. “revoca di sistema” attraverso l’iscrizione nell’archivio informatizzato della CAI - Centrale d’Allarme Interbancaria) se – per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria la prova dello stesso) nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo al pagamento.

 

 

L’illecito amministrativo a fronte di emissione di assegno senza provvista si perfeziona nel momento in cui l’assegno viene presentato infruttuosamente al pagamento. Tale momento coincide con la data di presentazione diretta del titolo da parte del portatore allo sportello della banca trattaria o con la data di presentazione ad una Stanza di compensazione del titolo ovvero, nel caso di assegni regolati con la procedura “check truncation”, con la presentazione in via telematica attraverso una Stanza di compensazione. Dal momento in cui si è perfezionato l’illecito, il correntista, per evitare che sia dato corso all’iter sanzionatorio e alla segnalazione in CAI, deve eseguire il pagamento tardivo del titolo maggiorato della penale, degli interessi e delle eventuali spese ai sensi dell’art. 8 della legge 386/1990. Pertanto, l’eventuale versamento del solo importo facciale dell’assegno da parte del traente dopo che all’atto della presentazione mancavano i fondi, non può essere equiparato all’ordinario pagamento del titolo, con le conseguenze innanzi indicate.  

La Banca d’Italia ha recentemente chiarito che l’eventuale richiamo dell’assegno da parte della banca negoziatrice dopo che si sono perfezionati gli illeciti di emissione senza autorizzazione o senza provvista (artt. 1 e 2 della legge 386/1990), obbliga comunque la banca trattaria pur dopo che la stessa abbia eventualmente dato corso al richiamo, restituendo l’assegno alla banca negoziatricead effettuare tutti gli adempimenti di legge, relativi sia alla procedura sanzionatoria amministrativa (comunicazione al prefetto) sia alla revoca di sistema (immediata iscrizione nell’archivio centralizzato per gli assegni privi di autorizzazione e invio del preavviso di revoca per gli assegni senza provvista). Per gli assegni senza provvista, la comunicazione al prefetto e la segnalazione alla CAI possono essere evitate solo se il correntista dia prova del pagamento tardivo del titolo, maggiorato della penale, degli interessi e delle eventuali spese, ai sensi dell’art. 8 della legge 386/1990.

Il pagamento tardivo può avvenire:

  • presso lo sportello della banca su cui è tratto l’assegno, tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato;
  • presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto[1];
  • direttamente nelle mani del portatore del titolo[2].

Gli importi da versare – oltre all’ammontare del titolo non pagato - sono i seguenti:

  • il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’assegno a titolo di penale;
  • gli interessi legali calcolati, in base all’anno civile (365 giorni), sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
  • le eventuali spese di protesto o della constatazione equivalente.

In caso di mancato pagamento “parziale”, la penale e gli interessi vanno calcolati sulla differenza tra l’importo dell’assegno e l’importo pagato.


 

[1] In questo caso, il correntista, per evitare che la banca dia corso alla revoca di sistema, deve presentare alla stessa, nel termine previsto per effettuare il pagamento tardivo, l’attestato di avvenuto pagamento tardivo rilasciato dal pubblico ufficiale interessato.

[2] La quietanza del portatore deve contenere il dettaglio delle somme pagate e la firma del portatore medesimo deve essere autenticata. Trattandosi di atto negoziale privato, da valere nei confronti di un soggetto privato (la banca), l’autenticazione può essere effettuata solo dal notaio.

 

 

Mercoledì, 27 Settembre, 2006

 
 
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